Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni per l'accertamento di odori sgradevoli derivanti da lavorazioni e da discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, individuati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi competenti per la prevenzione e l'igiene delle aziende sanitarie locali provvedono a costituire appositi gruppi di accertamento, composti da un numero minimo di tre sanitari, incaricati di eseguire le ispezioni. Tali gruppi operano sia su segnalazione di soggetti pubblici e privati sia di propria iniziativa, con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.